CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL “DANNODIFFERENZIALE”: LA COMPARAZIONE TRA DANNO CIVILISTICO E INDENNIZZO INAIL DEVE ESSERE FATTA SECONDO CRITERIO DELLE POSTE OMOGENEE.

20.05.2020

 

La prestazione indennitaria erogata dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui all'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, trova fondamento nell'art. 32 Cost.. L'assicurazione INAIL non copre tutto il danno biologico conseguente all'infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (cfr. Cass. n. 9112/2019, Cass., Sez. Lav., n. 777/2015; Cass., Sez. Lav., n. 19973/2017, Cass., Sez. Lav., n. 23263/2017).

 

In tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra I‘erogazione Inail ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato ii danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con I‘indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacita lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo cosi ricavato il valore capitale e della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente".

Avv. Luca Graldi

La sentenza è reperibile al seguente link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20200518/snciv@sL0@a2020@n09083@tO.clean.pdf

di Avv. Luca Graldi
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