ASSICURAZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL’ASSICURATO PER AFFRONTARE IL PROCESSO

19.05.2020

Le spese legali effettuate dall’assicurato per resistere in giudizio devono essere rimborsate dall’assicuratore per il solo fatto che l’assicurato sia stato costretto ad affrontare una lite che ha causa in un fatto rientrante nella garanzia assicurativa.

L’assicurazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dall’assicurato in forza del contratto di assicurazione o comunque nei limiti di cui all’art. 1917 c.c., a prescindere dalla circostanza che l’assicuratore lo abbia sostenuto o abbia aderito alle sue ragioni. È irrilevante che la presenza dell’assicurato in giudizio non sia stata causata da una posizione difensiva dell’assicurazione, ma da ragioni esterne: le spese legali per sostenere la lite prescindono da questa circostanza processuale mutevole e l’assicuratore è tenuto a rimborsarle all’assicurato per il solo fatto di aver dovuto quest’ultimo affrontare un processo causato da un fatto rientrante tra quelli assicurati.

in collaborazione con la dott.ssa Cecilia Veloce

di Avv. Giovanni Stefano Messuri
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