Infortuni sul lavoro e irrilevanza causale della condotta incauta del lavoratore.
Infortuni sul lavoro e irrilevanza causale della condotta incauta del lavoratore.
Criteri di imputazione della responsabilità .
Cassazione civile sez. lav., 04/12/2013, (ud. 17/09/2013, dep. 04/12/2013), n. 27127
Principio di diritto.
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità , inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l'imprenditore è interamente responsabile dell'infortunio, fungendo la violazione dell'obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell'evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza.
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità , inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità , così da porsi come causa esclusiva dell'evento (ex plurimis, Cass. 5493/06; Cass. 9689/09; Cass. 19494/09; Cass. 4656/11).
Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perchè "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzante si invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024, Cass. 3213/04; Cass. 1994/12).
di Avv. Giovanni Stefano Messuri