Cose in custodia e responsabilità della Pa committente.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 18325/18; depositata il 12 luglio
La qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto.
Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d'appalto non priva affatto il committente della qualità di "custode", ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità (Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013,).
L'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità , anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata (Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013, Rv. 629057 - 01).
Principio di diritto. La stipula, da parte dell'amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore.
La realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata, ad essere aperta al pubblico transito, non priva l'ente proprietario della qualità di "custode" della porzione di strada rimasta percorribile.