Responsabilità medica contrattuale ed extracontrattuale.
Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 30/11/2018), n. 30998.
Con questa sentenza (Pres. Giacomo Travaglino, Relatore Marco Rossetti), la Corte di Cassazione chiarisce il reale valore e la vincolatività delle linee guida nei giudizi di responsabilità del medico.
Le c.d. linee guida (ovvero le leges artis sufficientemente condivise almeno da una parte autorevole della comunità scientifica in un determinato tempo) non rappresentano un letto di Procuste insuperabile; esse costituiscono solo un parametro di valutazione della condotta del medico e perciò di norma:
- una condotta conforme alle linee guida sarà diligente;
- mentre una condotta difforme dalle linee guida sarà negligente od imprudente
Questa regola generale però non impedisce che una condotta difforme dalle linee guida possa essere ritenuta diligente, se nel caso di specie esistevano particolarità tali che imponevano di non osservarle (ad esempio, nel caso in cui le linee guida prescrivano la somministrazione d'un farmaco verso il quale il paziente abbia una conclamata intolleranza, ed il medico perciò non lo somministri); e per la stessa ragione anche una condotta conforme alle linee-guida potrebbe essere ritenuta colposa, avuto riguardo alle particolarità del caso concreto (ad esempio, allorché le linee guida suggeriscano l'esecuzione d'un intervento chirurgico d'elezione ed il medico vi si attenga, nonostante le condizioni pregresse del paziente non gli consentissero di sopportare una anestesia totale).
Per tale motivo, non costituendo le linee-guida un parametro rigido ed insuperabile di valutazione della condotta del sanitario, la circostanza che il giudice abbia ritenuto non colposa la condotta del sanitario che non si sia ad esse attenuto non è, di per sé e da sola, sufficiente per ritenere erronea la sentenza, e di conseguenza per ritenere "decisivo" l'omesso esame del contenuto di quelle linee-guida.
di Avv. Giovanni Stefano Messuri